TI VA DI RISCHIARE O LO STAI GIÀ FACENDO?

TI VA DI RISCHIARE O LO STAI GIÀ FACENDO?

Magari sì! Davanti al tavolo del Black Jack oppure acquistando un gratta e vinci o un biglietto della lotteria. In effetti può anche essere divertente!!

MA… IL TUO LAVORO?
TI VA DI RISCHIARLO??

Parliamo della famosa figura del CAPOSCALA.

COS’E’ IL CAPOSCALA?

Partiamo da un dato certo. Il codice civile non disciplina la figura del caposcala.
La sua presenza può essere creata attraverso una delibera condominiale oppure inserendola nel regolamento condominiale.

La legge rispetto alla gestione del condominio, è utile ricordarlo, prevede solo 3 figure:

• L’AMMINISTRATORE
• L’ASSEMBLEA
• IL CONSIGLIO DI CONDOMINIO

Dopo questa doverosa premessa, passiamo ad analizzare la figura del caposcala condominiale .
Allora….Come già saprai….

E’ una figura introdotta per facilitare il compito dell’amministratore. In pratica un volontario che collabora al migliore godimento della casa comune. Può essere assimilato a quella del consiglio dei condomini.
Sicuramente la scelta casca su una persona di fiducia, con determinate caratteristiche che possa fare le veci dell’Amministratore come se fossi tu!!

Tutto molto bello…
tutto molto utile….
tutto molto regolare….

In un mondo in cui le case sono fatte di zucchero rosa filato, il lupo cattivo non esiste e soprattutto non esistono i rischi!!

IL TUO RISCHIO QUAL’E’ ????

Di questa figura,non esiste traccia nelle norme di rango legislativo e regolamentare.

Si tratta di una persona, solitamente scelta tra i proprietari delle unità immobiliari che si occupa di portare all’amministratore istanze e comunicazioni da parte dei condòmini.

Sicuramente di fiducia………………
Che tratta i tuoi condomini come faresti tu…
Come se i rischi delle scelte del CAPOSCALA …ricadessero su di lui…………….

Perché la figura del caposcala per te che sei pieno di lavoro è sicuramente comoda.

Meraviglioso!!!!

L’amministratore del condominio può demandare al caposcala alcuni dei suoi compiti.

Che è opportuno inserire nel regolamento i compiti del caposcala!

SOPRATUTTO!

Se sono compiti che la legge assegna a te Amministratore per evitare possibili contestazioni.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, si è occupata della questione

Le norme cui la sentenza (n. 163 del 13 aprile 2015) fa riferimento sono quelle dettate in materia di mandato e più specificamente alle norme dettate in materia di sostituto del mandatario.

• MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA Art. 1705 c.c.
Il mandatario agisce in modo proprio per conto del mandante
Gli effetti giuridici degli atti compiuti non ricadono nella sfera giuridica del mandante, ma il mandatario ha l’obbligo di trasmetterli nella sfera giuridica del mandante

• MANDATO CON RAPPRESENTANZA Art. 1704 c.c.
Il mandatario agisce in nome e per conto del mandante
Gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario ricadono nella sfera giuridica del mandante oltre al mandato c’è il conferimento di una procura.

Quindi???

Lui fa e tu paghi… €€€

COME LE FAMOSE CONSEGNE A MANO…

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