L’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO VIA SKYPE  È VALIDA?

L’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO VIA SKYPE È VALIDA?

Si può partecipare a una riunione di condominio via Skype o con qualsiasi altro mezzo telematico di conference call? Una questione fortemente dibattuta e che merita sicuramente un’accurata analisi.

La situazione è molto semplice. L’amministratore di condominio ha finalmente convocato l’assemblea. La riunione si presenta come particolarmente interessante e viste le importanti questioni in ballo non puoi assolutamente mancare.

C’è un solo problema di fondo: trattandosi dell’appartamento al mare, non puoi raggiungere fisicamente il luogo dell’incontro (ma i motivi potrebbero essere molti altri e riguardare anche la tua prima casa). Non puoi dare la delega a nessun altro condomino perché hai un interesse particolare a dire la tua e anche l’invio di una lettera non sortirebbe lo stesso effetto della tua presenza fisica. Così ti chiedi se sia possibile partecipare alla riunione di condominio in videoconferenza, attraverso lo schermo del tuo computer.

L’amministratore però ha i suoi dubbi. E il motivo è semplice. Non esiste alcuna norma di legge che prevede la possibilità di partecipare all’assemblea di condominio in videoconferenza.

Non lo prevede il codice civile, né la questione è stata mai sollevata e decisa in qualche aula di tribunale.
Tutto ciò che dicono le disposizioni di attuazione del codice civile è questo: “L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano. Ed inoltre deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti, perché non ritualmente convocati”.

Quindi per rispondere al quesito iniziale, “Se è valida o meno la riunione di condominio in videoconferenza” possiamo affermare che:

– È possibile che l’amministratore consenta ad alcuni condomini di partecipare alle riunioni in videoconferenza, a condizione però che tale eventualità sia prevista dal regolamento di condominio in origine, approvato all’unanimità o da una successiva clausola in questo caso inserita e approvata dall’assemblea con il voto favorevole di tutti i condomini

– In ogni caso l’assemblea deve sempre svolgersi in un luogo fisico “centrale”, ed esso deve essere indicato nell’avviso di convocazione, a beneficio di quanti preferiscono partecipare personalmente

– Nell’avviso di convocazione l’amministratore deve ricordare ai condomini della possibilità di partecipare tramite videoconferenza, dandone comunicazione preventiva che consenta di predisporre i mezzi tecnici per adeguarsi a tale neces-sità

La partecipazione in videoconferenza non deve determinare una disparità di trattamento tra i condomini che sono presenti fisicamente e quelli che invece sono collegati via internet.

Con la conseguenza che il verbalizzante deve trascrivere le dichiarazioni e i voti di chi partecipa via Skype, al pari di tutti gli altri condomini, come se fossero fisicamente presenti nello stesso luogo.

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