L’AMMINISTRATORE DEVE DOTARSI DELLA PEC?

L’AMMINISTRATORE DEVE DOTARSI DELLA PEC?

L’amministratore di condominio può rifiutarsi di utilizzare la PEC per inviare le comunicazioni ufficiali? Sebbene la PEC sia uno strumento dotato della medesima efficacia giuridica di una raccomandata, non tutti sono tenuti a dotarsi di un’apposita casella di posta elettronica certificata. L’obbligo di dotarsi di una casella PEC vige solo per le seguenti categorie:

– Professionisti iscritti a ordini e collegi
– Società
– Ditte individuali
– Pubbliche amministrazioni

MA COS’E’ LA PEC?

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).
Rispetto alla Posta Elettronica ordinaria, il servizio PEC presenta delle caratteristiche aggiuntive che forniscono agli utenti la certezza a valore legale dell’invio e della consegna (o mancata consegna) delle e-mail al destinatario. Ha lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell’orario esatto di spedizione. Grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibile nessun tipo di modifica né al messaggio né agli eventuali allegati. Il termine “Certificata” si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio:

  • È stato spedito
  • È stato consegnato
    (o NON è stato consegnato)
  • Non è stato alterato

In ogni avviso inviato dai gestori è inserito anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Nel caso in cui il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consentirà la riproduzione delle ricevute stesse con lo stesso valore giuridico.

MA PER L’AMMINISTRATORE COSA CAMBIA?

Generalmente l’amministratore di condominio è un professionista iscritto a ordini e collegi, facente parte di una società o una ditta individuale, ma nella realtà non è sempre così.

L’obbligo di avere una PEC scatta solo se l’amministratore di condominio fa parte di una delle categorie evidenziate, per le quali la legge prevede l’obbligo. Di conseguenza ci sono casi in cui l’amministratore di condominio non è tenuto ad averla. E per le comunicazioni ufficiali deve ricorrere alle raccomandate postali.
Ma il problema, in ogni caso, è duplice. Il cittadino non è tenuto ad avere una PEC certificata. E se invio una comunicazione ufficiale tramite PEC riceverò solo l’email di ACCETTAZIONE dal mio Gestore PEC, ma la trasmissione non sarà CERTIFICATA nella sua totalità, cosa invece avviene se invio ad una PEC ad un indirizzo mail certificata. Pertanto in caso di convocazione l’utilizzo della raccomandata rimane, spesso, la soluzione più efficace.

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