L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DEVE INTERVENIRE?

L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DEVE INTERVENIRE?

Rumori: quando spetta all’amministratore di condominio intervenire? Una domanda che riguarda direttamente famiglie e amministratori. La questione è abbastanza semplice, ma non sempre la soluzione è a portata di mano. Quando si ha un problema in condominio generalmente si cerca di portare il la questione all’attenzione dell’amministratore. Non sempre si tratta di una prassi corretta, ma sicuramente della più diffusa. L’amministratore di condominio, infatti, non è tenuto a fare da arbitro delle liti tra condomini.

A meno che il regolamento di condominio non preveda limiti di orario ai rumori (perché il compito di far rispettare il regolamento gli viene attribuito dal codice civile), l’amministratore non può chiedere l’interruzione di quelle che sono considerate molestie acustiche. Che si tratti di schiamazzi, di musica, di neonati che piangono, di cani che abbaiano, di tacchi in casa, sono tutte questioni che non competono all’amministratore.
Il condomino che reputa di subire immissioni acustiche oltre il limite della normale tollerabilità, dovrà quindi fare un esposto, attenendo eventuali verifiche fonometriche che confermino la legittimità della pretesa e tentare così di ottenere un risarcimento dei danni.

Più difficile che la condotta abbia rilevanza penale: occorre infatti che i rumori molestino un numero indeterminato di persone, quindi che siano udibili anche all’esterno dell’edificio.

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